Testi digitali a scuola: «Quest’accessibilità non s’ha da fare»

Questo “guest post” di Maria Grazia Fiore dà voce ai molti interrogativi su accessibilità e libri digitali a scuola ora che è uscita la circolare operativa riguardante i testi adozionali. Docente e formatrice, Maria Grazia Fiore è ricercatrice transdisciplinare in campo didattico ed educativo. La potete seguire sul suo blog SpeculumMaius.

 

Anche quest’anno il MIUR ha inviato alle scuole le indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo, e anche quest’anno – come la fatidica tela di Penelope – la generalizzazione dei libri di testo digitali nelle scuole è scomparsa nelle trame ministeriali. Se non vi siete mai particolarmente interessati all’argomento, dovete infatti sapere che l’avvento dei testi digitali nelle scuole è un po’ come un miraggio nel deserto: svanisce sempre nel momento in cui sembra lì a un soffio.

Per il grande pubblico la questione dei libri digitali è balzata all’onore delle cronache grazie alla politica degli «zainetti leggeri» e del «risparmio per le famiglie», convintamente portata avanti dai ministri Gelmini e Tremonti e sfociata nell’art. 15 della Finanziaria 2008 (L. 133/2008, che sanciva il passaggio obbligatorio al libro online o misto a partire dall’anno scolastico 2011-2012) e nella c. m. 16/2009 [ pdf ] (quadro applicativo di riferimento per il passaggio di cui sopra), che introduceva la non modificabilità delle scelte adozionali da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco del quinquennio/sessennio (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, L. 169/2008).

Entrambi questi pilastri della «rivoluzione digitale» nella scuola sono stati spazzati via dal cosiddetto Decreto Crescita 2.0 e dalla conseguente nota ministeriale 378/2013  che hanno eliminato il vincolo temporale per le nuove adozioni e spostato l’obbligo del passaggio ai testi digitali:

1) a partire dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di II grado dell’a. s. 2014-2015;

2) subordinandolo all’adozione di un ulteriore decreto che definisca le caratteristiche tecniche dei libri nella nuova versione digitale.

In concreto, questo implica una completa entrata a regime dei nuovi testi digitali nel 2016/2017, a patto che ci siano le indicazioni su come devono essere realizzati. Ma non siamo all’“anno zero” dell’introduzione dei contenuti digitali nella didattica, a dispetto di quanto sembrerebbe emergere dalla relazione illustrativa del Decreto Crescita (p. 23), e le linee guida che servono sembrano già esistere.

Per comprendere a pieno la querelle occorre fare un passo indietro e ripartire dalla succitata Finanziaria che faceva salve «le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili» (L. 133/2008, art. 15 c. 2).

Che ne fossero consapevoli o meno (avendo esplicitamente previsto che i testi fossero disponibili in Rete), gli estensori della legge chiamavano in causa la più importante delle disposizioni a tutela degli studenti con disabilità, che – almeno formalmente – sancisce l’obbligo dell’accessibilità per il «materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado»: l’art. 5 della L. 4/2004, detta anche legge Stanca. Nel relativo decreto attuativo si legge:

«Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati “A” e “B” al decreto stesso. » (D. M. 30/04/2008, art. 2 c. 2)

Anche senza rispolverare quelle potenzialità del libro elettronico in tema di inclusione vagheggiate dalle Linee guida per lintegrazione scolastica [ pdf ] del 2009 (p. 18), si presuppone che così come la scuola è tenuta ad avere un sito web accessibile (e non una versione a parte per le persone con disabilità), lo stesso valga appunto per gli «strumenti didattici e formativi» che la scuola stessa utilizza per compiere la propria mission.

Perché allora, fino a oggi, il rispetto dei criteri di accessibilità si è richiesto (vedi c. m. 16/2009) solo per i sussidi destinati specificamente agli studenti con disabilità (dichiarazione più di principio che di sostanza), prefigurandoli come una particolare tipologia di testi speciali, insieme a quelli trascritti in braille e a caratteri ingranditi?

Legge 4/2004 (legge Stanca).

Con una semplice circolare si può forse eludere una legge dello Stato che sancisce da parte della Pubblica Amministrazione l’obbligo di tutelare e garantire (L. 4/2004, art. 1, c. 1) «il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici»?

Nonostante il buon senso e la cosiddetta gerarchia delle fonti suggeriscano il contrario, il dubbio sorge, se consideriamo l’ennesimo paradosso davanti a cui ci pone anche questa volta il legislatore.

A fronte di un’esplicita citazione della legge Stanca proprio nell’art. 11 del testo coordinato del Decreto Crescita – «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista [...]» – il riferimento normativo stranamente scompare nella nota ministeriale, che però non dimentica di ribadire la necessità di attendere quel decreto non regolamentare del MIUR, a cui anche il novellato art. 15 sembra rimandare.

Ancora qui il buon senso (e un po’ di logica) ci spinge a chiederci: ma, se le versioni digitali dei testi devono essere a norma della L. 4/2004 e il decreto che specifica come realizzare queste versioni esiste dal 2008, che cosa bisognerebbe ancora aspettare?

Consapevoli dei tempi biblici che tradizionalmente caratterizzano la venuta alla luce di certi decreti in Italia, potremmo sospettare un ulteriore escamotage per allontanare – una volta arrivati al nuovo traguardo temporale – l’avvento di libri di testo accessibili nelle nostre scuole?

In realtà, grazie alla modifica fatta in sede di conversione che ha inserito un esplicito riferimento alla L. 4/2004 (inesistente nel testo del decreto [ pdf ] prima del 17/12/2012), i decreti non regolamentari di cui si parla riguardano eventualmente solo la “novellata” versione mista, variamente composta da testo cartaceo+contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili (nel senso di «reperibili», ovviamente!) o acquistabili in Rete anche in modo disgiunto.

Schematizzazione grafica dei nuovi formati di libri di testo definiti dal Decreto Crescita 2.0.

Nello specifico il testo (qui sotto riportato evidenziando le modifiche) recita:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa cartacea anche al fine di assicurarne il contenimento del peso tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi.

A partire da questa fantomatica integrazione con i non meglio precisati contenuti digitali reperibili/acquistabili online, sempre a rigor di logica possiamo dedurne che:

1) la versione digitale non prevede «integrazioni» e le regole tecniche per realizzarla esistono già;

2) i fatidici decreti non regolamentari servono in primo luogo a capire di che cosa si sta parlando quando ci si riferisce alla «combinazione di contenuti digitali» (tenuto conto che la formula con il cartaceo la conosciamo bene, essendo stata in questi anni la modalità vincente per cambiare tutto senza cambiare niente);

3) a prescindere dai punti precedenti (e in base al ragionamento fin qui esposto), non vediamo ragione per cui la produzione dei contenuti digitali della versione mista non debba sottostare anch’essa a una legge dello Stato che richiama addirittura l’art. 3 della Costituzione.

Di fatto, permettendo l’adozione di materiali didattici digitali non accessibili si viola il principio di inclusione che caratterizza (nel bene e nel male) il nostro sistema scolastico dal 1977, causando una serie di effetti perversi sul piano sostanziale dell’esercizio di questo diritto.

Delegando le modalità di “concessione” delle copie digitali alla “buona volontà” degli editori o ad accordi tra questi e l’associazionismo si alimenta il proliferare di ulteriori distorsioni normative (e produttive), nonché nuove disuguaglianze in tema di accesso a tali copie.

Attraverso una veloce ricognizione online sui siti dei principali gruppi editoriali si possono constatare nei confronti degli studenti con disturbi di apprendimento (specifici e non specifici) politiche diverse, che hanno però quasi tutte in comune il principio dellesclusivo utilizzo personale della copia digitale (sempre a fronte di una prova di acquisto della copia cartacea). Il che implica per una scuola o un ente l’impossibilità di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno una versione accessibile del testo (per esempio – udite, udite! – in una biblioteca).

A puro scopo esemplificativo, e per ricordare che accessibilità non fa rima solo con disabilità, prendiamo in considerazione Libroaid, progetto dell’Associazione Italiana Dislessia sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e finanziato dalla Fondazione Telecom Italia.

La lettura del regolamento ci informa come il servizio fornisca, secondo criteri discrezionali, copia dei file digitali dei libri scolastici adottati nelle classi di ogni ordine e grado scolastico e regolarmente acquistati in versione cartacea, da restituire a fine ciclo scolastico. Da quest’anno, come ben evidenziato nella home page, il servizio di prestito è strettamente personale («l’accesso al servizio NON è più consentito alle ENTI/SCUOLE») mentre le spese di produzione e di spedizione vengono ancora sostenute dalla fondazione di cui sopra.

Tenendo conto che Libroaid nasce da un accordo tra l’Associazione Italiana Dislessia e ben 118 case editrici (30 gruppi editoriali) possiamo considerarlo esemplificativo della maniera di approcciarsi alla questione da parte della grande editoria italiana?

Perché creare ad arte, e in barba alla legge Stanca, queste opache situazioni di “sudditanza” tra chi pubblica il libro, chi lo rende accessibile e chi lo compra?

L’art. 5 c. 2 della norma dice:

«Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.»

E perché, in assenza di queste fantomatiche convenzioni e/o delle disponibilità di bilancio, non è passato almeno quell’emendamento all’art. 9 c. 4 del Decreto Crescita che richiedeva agli editori il deposito della copia digitale accessibile dei testi scolastici  c o n t e s t u a l m e n t e  a quella a stampa?

Tutti gli studenti che hanno bisogno di riadattare il testo alle proprie esigenze di apprendimento o di fruirne attraverso diversi canali sensoriali hanno diritto ad avere a disposizione il libro di testo subito, senza ingiustificati disagi, senza l’incertezza delle disponibilità di bilancio e, soprattutto, senza sottostare alla discrezionalità e alla “generosità” di nessuno.

Molto altro ci sarebbe da dire, ma ci limiteremo a evidenziare il ruolo nuovo (e in qualche misura preoccupante) che i due commi aggiuntivi dell’art. 15 (3 bis e 3 ter) attribuiscono alla scuola, incaricata di assicurare alle famiglie i contenuti digitali di cui sopra, nonché di rendere disponibili i supporti tecnologici necessari alla loro fruizione (se le famiglie lo richiedono e, ovviamente, con oneri a carico delle stesse).

Dato che di risposte, al momento, non ce ne sono, ci limiteremo a riproporre almeno le domande che ci paiono più pressanti.

Di che tipo di contenuti digitali stiamo parlando? Scritti e prodotti come e da chi? Quale modello di “fornitura” contenuti+supporti si sta proponendo alle famiglie? E le scuole si sono poste il problema della responsabilità di cui sono state esplicitamente investite?

Ma, soprattutto: perché questa ennesima retromarcia in materia di adozioni digitali? Chi si avvantaggia di questa politica “a singhiozzo”, portata avanti senza alcun pudore e rispetto di una legge dello Stato e della Costituzione stessa?

Attendiamo risposte, in attesa della prossima puntata di questa nostra (italianissima) saga.

 

Maria Grazia Fiore, esperta in clinica della formazione e formazione in Rete, quest’anno è tra i docenti del master Le nuove competenze digitali: open education, social e mobile learning dell’LTE (Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione) dell’Università di Firenze.

 

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6 Commenti

  1. […] eBookrReaderItalia per la gentile ospitalità , segnaliamo l’articolo di Maria Grazia Fiore con le ultime novità in tema di testi scolastici digitali e di bisogni educativi […]

  2. Iacopo ha detto:

    Ciao a tutti,
    questo “guet post” mi ricorda la sensazione che provo dopo aver visto una puntata di Report: mi aspetto sempre che il giorno dopo accada qualcosa. Ogni tanto succede, ma non cosi’ spesso come dovrebbe. Anche se ormai a parlar bene di “questi” libri digitali sono rimasti solo il Miur e l’Aie. Voci di corridoio dicono che le case editrici stiano lavorando su nuovi formati, intanto la Giunti Scuola ha prodotto due App per Windows 8, che evito di commentare. Insomma il gioco si fa duro e Maria Grazia e sempre da ringraziare.
    Un caro saluto
    Iacopo

    • Maria Grazia ha detto:

      Questa sensazione di “cantarcela e suonarcela” tra di noi è in effetti molto spiacevole. Ma le responsabilità sono molte. In primo luogo dei docenti (senza distinzione tra curricolari e sostegno) a cui interessa ben poco la faccenda: se le scuole pretendessero di rispettare la legge, chissà cosa succederebbe. E se i genitori cominciassero a pretenderlo anch’essi? Se cominciassero a rifiutarsi di mettere mano continuamente al portafogli per compare costosissimi software “speciali” e duemila dispositivi diversi, causa non-portabilità dei contenuti? Siamo però ormai acquiescenti ad un modello di integrazione scolastica che integrazione non è, dove si fa finta di fare tutto insieme… in maniera separata. Ognuno per la sua parte è responsabile di questa violazione di diritti. E’ quello che cerco di sottolineare nei miei, ahimè, articoli annuali sull’argomento. Ma nessuno coglie la sfumatura. Un saluto anche a te Jacopo 🙂

  3. […] mi leggono altrove, segnalo che la mia ennesima disamina normativa sull’argomento. La potete leggere sul blog di eBookReaderItalia che, gentilmente, mi ospita in […]

  4. […] Interessanti riflessioni a proposito della politica delle adozioni le ha scritte Maria Grazia Fiore, che si concentra in particolare su un tema solitamente eluso: l’accessibilità dei contenuti per gli studenti con disturbi dell’apprendimento o altre difficoltà (qui il post). […]

  5. […] del momento nell’editoria digitale come nelle scuole. L’avvento, sempre imminente ma continuamente procrastinato, dei libri di testo digitali nonché le diverse sperimentazioni (che hanno rapidamente soppiantato […]