Scuola e libri digitali: il testo completo dell’art. 15 modificato dall’art. 11

Screenshot tratti da noto portale di ebook scolastici: dalle caratteristiche dichiarate l'ebook è consultabile fino al 2038, il che la dice lunga sulla competenza in ambito di testi scolastici della software house e degli editori che accettano tali DRM a scadenza. Un libro digitale scolastico è forse ancora aggiornato o utilizzabile oppure oggetto di adozione dopo 26 anni? (Scusate, forse ci sbagliamo noi: la consultabilità di un testo digitale fino al 2038 ci svela certo una nuova profezia dei Maya - sfuggita ai più - sulla fine del mondo. :-X )

Nella scuola i libri digitali voluti dall’art. 15 Legge 133/2008 hanno ora visto la norma modificata dall’art. 11 del “Decreto Crescita 2.0”.

Ma quanti docenti e quanti professionisti dell’editoria scolastica hanno riletto il testo dell’art. 15 così come modificato dall’art. 11?

(Per inciso il “Decreto Crescita 2.0” è il Decreto legge 179/2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; il testo della Gazzetta Ufficiale ve lo linkiamo qui in consultazione e trovate l’art. 11 a pag. 10.)

In sostanza l’art. 11 cancella i vincoli di adozione sui cinque anni per la scuola primaria e sui sei anni per gli altri ordini scolastici – è, infatti, integralmente abrogato l’art. 5 Adozione dei libri di testo del DL 137/2008 che li normava – e rimanda di tre anni l’adozione dei libri di testo digitali, precedentemente prevista sull’anno 2011-2012 e ora portata al 2014-2015.

Riportiamo qui di seguito l’art. 15 con le modificazioni dell’art. 11, appunto a uso e consumo di docenti delle scuole, case editrici di scolastica, redattori ed editor.

Aggiorneremo il discorso sul libro digitale scolastico con altre letture critiche, seguiteci quindi su questo blog.

[Legenda: i periodi dell’art. 15 che decadono vengono qui indicati con il segno cancellato ; mentre i periodi e le integrazioni introdotte sono evidenziate con il colore verde ]

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Legge 6 agosto 2008, n. 133

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196

Capo V 
Istruzione e ricerca

Art. 15.
 Costo dei libri scolastici

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
 a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
 b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
 c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.


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8 Commenti

  1. Alberto Pettarin ha detto:

    Io mi chiedo: ma chi scrive questi testi, li rilegge? Anzi, a monte: sa di cosa sta parlando? Andiamo con ordine.

    1) Gran confusione tra “digitale” e “disponibile su Internet”. Vabbe’, niente di nuovo.

    2) Comma 1: “Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet” ; comma 2: “i libri di testo […] sono prodotti nelle versioni a stampa, ***on line scaricabile da internet***, e mista”. => Per essere fruiti serve una connessione Internet (permanente?) o si possono scaricare e leggere offline?

    3) Comma 2: “libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali ***integrativi***, accessibili o acquistabili in rete ***anche in modo disgiunto***.” => Quindi non e’ detto che il libro di testo vero e proprio sia disponibile in versione totalmente digitale? Basta che abbia una qualche “appendice” digitale per essere adottabile?

    4) Comma 3: “Con decreto di natura non regolamentare” => Confesso la mia ignoranza: che senso ha avere un decreto NON regolamentare?

    5) Comma 3, punto b): “le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale (typo: “cartacea” ?) e i contenuti digitali integrativi;
” => Qualcosa mi dice che le “caratteristiche tecnologiche” non saranno affatto ben descritte….

    6) Comma 3-bis e 3-ter: ricordano tanto la battuta “hai vinto un viaggio ai Caraibi a tue spese”.

    Una riflessione di fondo: e’ significativo che l’articolo sia contenuto in un provvedimento finanziario e si intitoli “Costo dei libri scolastici”. Quando mai lo capiremo che quello che conta NON e’ tanto quanto si spende, ma quale sia il rapporto tra cio’ che si “compra” e quanto lo si “paga”? Ovviamente nell’articolo non si cita mai l’aspetto qualitativo dei libri scolastici.
    Capisco che la coperta sia corta, ma proprio per questo bisognerebbe essere piu’ oculati… tanto piu’ che non servono miliardi per mettere in piedi chissa’ quali interventi futuribili, basterebbe investire nei posti giusti (competenze umane piu’ che prodotti “usa-e-getta”) e attingere allo sterminato bacino dell’open source/free software/creative commons.

  2. giò ha detto:

    Sulla carta forse potrebbe funzionare, ma mi domando se le scuole e i professori siano preparati a questa rivoluzione, visto che a leggere le notizie di oggi le risorse economiche per le scuole e le famiglie sono esigue.
    //www.repubblica.it/scuola/2012/11/08/news/scuole_senza_soldi-46189472/?ref=HREC1-1

  3. Max ha detto:

    In realtà molte scuole stanno già adottando reader e tablet in via sperimentale, alcune classi li usano in via esclusiva al posto del cartaceo. Forse per una volta istituti e professori hanno anticipato il governo.

    • Damiano ha detto:

      Verissimo, io però ho potuto provare il sistema sperimentale di alcune di queste scuole e, ad essere sinceri, è esattamente come ci si aspetta una cosa del genere in Italia. Tablet mediocre, una sola soluzione per leggere i libri di testo attraverso un’applicazione che funziona male, è lenta e obbligo di acquistare i libri da un solo store ad un prezzo poco più basso di quello cartaceo. In sostanza, sommando le spese di tablet e libri, le famiglie hanno speso la stessa cifra (se non di più) per avere un servizio peggiore! La vera ciliegina sulla torta sono i formati dei libri digitali: sono dei PDF non di testo, quindi come se fossero fotografie delle pagine dei libri, in questo modo gli alunni non possono nemmeno evidenziare il testo e per caricare un libro ci vogliono minuti (il libro di storia si avvicinava ad 1 GB di spazio occupato).
      Penso di aver detto a sufficienza. Probabilmente non saranno tutti così..spero!

      • Alberto Pettarin ha detto:

        Grazie della testimonianza, che dimostra esattamente quello che mediamente succede in Italia.

        La causa e’ proprio la mancanza di una guida competente che amministri la ineluttabile e necessaria transizione al digitale.

        Il risultato e’ il classico “fai da te all’italiana”.
        A volte funziona (quando decisori e operatori sono effettivamente competenti), ma il piu’ delle volte no, perche’ si bada di piu’ ai nastri tagliati (in questo caso, a poter dire “nella mia scuola abbiamo i tablet!”) che a far “funzionare” il sistema, con ovvio vantaggio di chi si sa “vendere” meglio sul mercato (e generalmente questo NON implica l’adozione delle soluzioni tecnologicamente migliori, anzi).

  4. Alberto Pettarin ha detto:

    Senza voler monopolizzare i commenti, segnalo agli interessati un articolo che Smuuks (mi scuso per l’autocitazione) ha scritto sul tema “eBook a scuola”.

    //www.lascuolapossibile.it/articolo/ebook-a-scuola/

  5. Iacopo ha detto:

    Ciao a tutti,
    ringrazio Elena e la Redazione per l’attenzione sulla scuola. La storia dei libri di testo scolastici ha dell’incredibile:
    1. Confusione dei termini. Libro digitale, espansione on line, risorse on line, ecc. vengono usati come sinonimi;
    2. Usabilità zero, ovvero mancanza di una buona organizzazione dei contenuti e della navigazione di questi libri. Per esempio manca l’indice.
    3. Accessibilità zero, ovvero manca la possibilità di rendere accessibile i contenuti dei siti e dei libri ad utenti disabili o con dotazioni tecnologiche ristrette. Per esempio, gli studenti con dislessia – DSA – non possono leggere i libri con la sintesi vocale.
    4. Risparmio risibile. Ho fatto una prova con il libro di antologia di Greco di mia figlia e il risparmio è di soli 4 euro tra la versione in PDF e quella cartacea. Peccato che mi devo comprare il Tablet per leggerlo.
    5. Tecnologia inutile, anzi pericolosa. Studiare significa leggere con attenzione e per lungo tempo. La vista e’ un bene prezioso e noi sappiamo che la tecnologia di lettura non è il Tablet.
    Vorrei continuare ma credo di aver dato l’idea.
    Un saluto
    Iacopo

  6. […] sempre seguito anche le vicende dell’editoria digitale scolastica (si veda il nostro articolo Scuola e libri digitali: il testo completo dell’art. 15 modificato dall’art. 11) e, in quest’ambito, la disponibilità da un lato di ebook accessibili a persone con disabilità […]